Statuto

Categoria: Chi Siamo
14 Aprile 2011

Lo statuto dell’Associazione ANFFAS – TRENTINO (associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale del trentino – Onlus)

Articolo 1
COSTITUZIONE
È costituita “l’Associazione ANFFAS – TRENTINO – Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale del Trentino – ONLUS, in breve denominabile anche ANFFAS TRENTINO – ONLUS”. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare tale
denominazione in qualsiasi rapporto con terzi. L’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell’atto costitutivo e nello Statuto dell’ ANFFAS ONLUS approvato in data 25-26 novembre
2000 e depositato al numero 8177/1830 degli atti del Repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel Registro delle Persone Giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma prot. n. 266/76/2001 set. 1 AURPG ufficio regionale del pubblico registro.

Articolo 2
SEDE
L’Associazione ha sede in Trento. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, e ciò comporterà modifica dell’attuale statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede
all’interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3
FINALITÀ’ E ATTIVITÀ’
L’Associazione ha struttura democratica, opera anche su base di volontariato all’interno del territorio della provincia di Trento; le cariche sociali sono gratuite ad esclusione di quella di revisore dei conti non socio. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale o di svantaggio sociale e delle loro famiglie, affinché sia garantito alle persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
L’Associazione persegue il proprio scopo nell’ambito del riconoscimento di essere parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere socio dell’ ANFFAS Nazionale anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) stabilire e mantenere rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali, con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o delle singole persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre la situazione di disagio;
d) promuovere l’integrazione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità intellettiva e relazionale o in situazione di svantaggio sociale;
e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
f) promuovere, costituire, amministrare e gestire sia direttamente che indirettamente strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche attraverso enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale o in situazione di svantaggio sociale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
g) gestire servizi di assistenza scolastica;
h) gestire servizi di assistenza educativa domiciliare;
i) assumere incarichi di amministratore di sostegno;
j) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
k) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del primo comma dell’articolo 10 del D. Lgs. 460/97 se non alle stesse direttamente connesse.
Destinatari dei servizi svolti dalla Associazione sono:
A. persone, Soci e non Soci, affette da disabilità fisica, intellettiva e relazionale, di vario tipo e grado o in situazione di svantaggio sociale;
B. le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie, anche attraverso finanziamenti.
Per lo svolgimento della propria attività la Associazione potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento, prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell’osservanza delle leggi vigenti.
Può altresì accettare donazioni ed ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati per l’acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l’impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione
dell’attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall’ente concedente.
Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni
immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
L’Associazione può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Articolo 3.1
OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA ALL’ANFFAS NAZIONALE
Le attività di cui all’articolo 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale rispetto a cui l’Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi. L’esercizio
dell’attività deve essere effettuato attraverso l’utilizzazione del marchio ANFFAS così come disposto dall’articolo 4 dello Statuto dell’ANFFAS Nazionale registrato il 22.02.2000 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al numero RM2000C001040.
Ai fini dell’utilizzo del marchio nella piena e discrezionale disponibilità dell’ANFFAS Nazionale dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale. L’ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio
predisposto dall’ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di 1 miliardo di lire, pari a Euro 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta.
L’ANFFAS locale è tenuta ad adottare uno schema-tipo della Carta dei Servizi predisposta dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.
L’ANFFAS locale è obbligata ad aderire all’Organismo regionale dei Soci dell’ANFFAS Nazionale della propria Regione di riferimento.
L’ANFFAS locale si obbliga, nell’eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l’esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare al proprio bilancio anche quello/i dell’ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo
Statuto dell’ANFFAS Nazionale, l’esercizio delle facoltà di vigilanza ivi previste.

Articolo 4
SOCI
I Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e si distinguono in:
Ordinari:
persone, cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno o affilianti di persone con disabilità intellettiva e relazionale, in numero non superiore a tre per singola persona con disabilità. La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.
Amici:
sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno 1 anno. I Soci amici sono iscrivibili nel limite del trenta per cento del numero complessivo dei soci stessi.
Onorari:
sono coloro che hanno prestato particolari servigi e persone giuridiche pubbliche o private.
Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
b) estratto della delibera dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione.
L’attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.
Ad ogni Socio all’atto dell’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall’ANFFAS Nazionale.
Tutti i Soci ordinari ed amici sono tenuti al pagamento di una quota annuale, da versarsi nella misura e con le modalità previste dal Consiglio. Il diritto di voto all’Assemblea spetta a tutti i Soci onorari ed ai Soci ordinari ed amici in regola con il pagamento della quota associativa.
I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati sull’attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.
Tutti i Soci hanno diritto a eleggere gli Organi dell’Associazione.
I Soci sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5
CESSAZIONE DALLA QUALITÀ Dl SOCIO
L’appartenenza all’Associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.
c) in caso di morosità nel pagamento della quota annuale.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Articolo 6
RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell’Associazione potranno derivare da:
– quote sociali;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi di organismi internazionali;
– lasciti e donazioni;
– rimborsi o corrispettivi corrisposti per l’esercizio delle attività istituzionali;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
– ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato
alla Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’Associazione ha obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall’ANFFAS Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa per la promozione ed identificazione delle proprie attività istituzionali.

Articolo 7
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8
ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il
numero dei soci intervenuti e rappresentati.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei
soci intervenuti e rappresentati.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti e rappresentati.
Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto presenti in Assemblea.

Articolo 9
ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio provinciale secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta all’anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del conto consuntivo. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
In alternativa a quanto stabilito nel comma precedente, l’avviso di convocazione può essere pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, sul quotidiano “IL TRENTINO”.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 10
ASSEMBLEE: POTERI
Le Assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante e 3 scrutatori qualora siano previste elezioni di cariche sociali. Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le
discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
3) delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
4) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il conto consuntivo;
5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle quote associative;
7) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;
8) elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea dell’Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
9) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensiva dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall’ ANFFAS Nazionale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 11
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, tra i quali il Presidente, eletti dall’Assemblea tra i candidati dei soci.
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Articolo 12
CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione purché in provincia di Trento ed in luogo facilmente raggiungibile con normali mezzi di trasporto. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13
CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’articolo 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio
associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad enti aventi la qualità Onlus.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a consiglieri determinando i limiti di tale delega; può anche conferire procure “ad negotia” a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa
che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.
Il Consiglio Direttivo può costituire un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Tesoriere e da 3 membri nominati dallo stesso Consiglio.
I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e, successivamente all’approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’assemblea ordinaria, deve esaminare il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.
Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci.

Articolo 14
CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo un Socio per cooptazione.
Il membro così nominato resta in carica fino alla prima Assemblea, che delibererà in merito alla sua conferma fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
2) per scadenza del mandato;
3) per decesso;
4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento;
5) per la perdita della qualifica di socio dell’Associazione.
Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi economici suoi personali, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado.
Il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

Articolo 15
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza degli stessi esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell’Associazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente potrà adottare, a tutela dell’Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Articolo 16
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Nel caso in cui l’Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti all’associazione.
Per la durata in carica valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea. In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo. 17
COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell’altra
parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che vorrà promuovere l’arbitrato comunicherà all’altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.
L’altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell’arbitro prescelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’Associazione, su
richiesta di una delle parti.
L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Articolo 18
CARICHE SOCIALI
Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci ordinari ed amici. L’incarico di Revisore dei Conti può essere affidato anche a persone non appartenenti all’Associazione.
Non sono eleggibili in Consiglio Direttivo i Soci che abbiano il coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il primo grado, dipendenti o collaboratori retribuiti dell’Associazione.
Non sono eleggibili in Consiglio Direttivo i Soci che siano legati fra di loro da vincolo di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado.
La qualità di dipendente dell’Associazione è incompatibile con l’assunzione di qualsiasi carica sociale all’interno della stessa.
Le cariche sociali sono gratuite, ad esclusione di quella esercitata dai Revisori dei Conti non soci.
Ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare alle riunioni degli stessi organi sociali o ad altri incontri autorizzati dal Presidente.

Articolo. 19
DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo con l’intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
Le modalità di selezione dei candidati vengono fissate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina altresì le attribuzioni del Direttore Generale ed il relativo trattamento economico e normativo.

Articolo 20
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
E’ compito del Direttore Generale:
a) dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza, se istituito, tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso;
b) supervisionare la gestione del lavoro del personale dipendente e svolgere le istruttorie finalizzate a proporre al Consiglio Direttivo l’adozione dei provvedimenti disciplinari;
c) sottoporre al Consiglio Direttivo gli schemi di bilancio ed i piani programmatici; presentare ogni sei mesi al Consiglio una relazione sull’andamento della gestione;
d) formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;
e) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a meno che non ne venga esonerato dal Presidente;
f) provvedere, nei limiti di spesa e con le modalità fissati dal Consiglio Direttivo, agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della Associazione;
g) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore Generale o di assenza prolungata del titolare, le relative funzioni possono essere affidate dal Consiglio Direttivo ad altro dipendente od a persona esterna.

Articolo 21
SEZIONI PERIFERICHE E RAPPRESENTANTE DEI SOCI
Al fine di favorire la più ampia presenza e rappresentanza dell’Associazione su tutto il territorio provinciale potranno essere istituite in ciascuno dei comprensori della Provincia autonoma di Trento sezioni periferiche aperte alla partecipazione dei soci ivi
residenti e rette da apposito regolamento, da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Allo scopo, inoltre, di assicurare una più generale condivisione dei compiti e delle finalità dell’Associazione da parte dei soci, in ciascuna struttura operativa potrà essere nominato un rappresentante dei soci con il ruolo di tramite tra l’Associazione stessa e
le singole famiglie e di supporto nella gestione del singolo centro.

Articolo 22
BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
L’esercizio dell’Associazione chiude il 31 dicembre dì ogni anno.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altri Enti aventi forma di ONLUS promossi dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell’unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 23
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Articolo 24
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria; l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell’associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data
dell’unica convocazione. L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all’Associazione ANFFAS Nazionale ONLUS, se la medesima avrà ancora i requisiti di cui al D. Lgs. 460/97, oppure ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’Autorità di Controllo di cui all’art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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